Per aderire

Estratto Autentico dallo Statuto del Consorzio Ulysse:
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5. AMMISSIONE DEI NUOVI CONSORZIATI
5.1. Il numero dei consorziati è illimitato.
5.2. Possono entrare a far parte del consorzio gli enti pubblici con carattere imprenditoriale, società ed imprenditori anche individuali, nonché ulteriori consorzi, i quali per l’attività concretamente svolta e per l’esperienza acquisita, possano contribuire, alla più proficua realizzazione degli scopi del consorzio.
5.3. Non possono in ogni caso essere ammessi imprenditori sottoposti a procedure concorsuali ovvero inabilitati o interdetti.
5.4. I soggetti che intendano entrare a far parte del consorzio debbono inviare domanda scritta al Consiglio direttivo. Nella domanda essi dovranno dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni dello Statuto del Consorzio Ulysse e di accettarle integralmente.
La domanda di ammissione dovrà altresì contenere la denominazione dell’impresa, la sua sede legale, le generalità del o dei suoi legali rappresentanti, l’attività effettivamente svolta.
5.5. L’accoglimento della domanda dovrà essere deliberato dall’Assemblea con l’unanimità’ degli aventi diritto al voto.
La delibera che rifiuta l’ammissione non è soggetta ad impugnativa e l’aspirante potrà ripresentare la domanda non prima di sei mesi.
5.6. Il nuovo consorziato, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, deve versare il contributo iniziale di partecipazione al fondo consortile nella misura e secondo le modalità previste nel successivo art. 7.
6. RECESSO ED ESCLUSIONE
6.1. I consorziati potranno recedere dal consorzio, in qualunque tempo, per giusta causa o giustificato motivo, dando un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio direttivo e diviene efficace decorsi centottanta giorni dalla ricezione (risultante dal timbro postale).
6.2. L’esclusione può essere deliberata nei confronti del consorziato che:
- abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti prescritti per l’ammissione;
- non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili;
- non abbia adempiuto alle obbligazioni derivanti dal presente contratto ovvero a quelle assunte per suo conto dal consorzio;
- non ottemperi agli obblighi previsti dagli articoli 5 e 9 del Regolamento consortile.
L’esclusione è deliberata dall’assemblea con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto e, in caso di sua contestazione, sarà oggetto del giudizio arbitrale di cui all’art. 16 che segue.
6.3. Nei casi di recesso ed esclusione, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso accresce proporzionalmente quelle degli altri.
FONDO CONSORTILE, CONTRIBUTI INIZIALI, PERIODICI E STRAORDINARI. CORRISPETTIVI
7.1. Il fondo consortile è inizialmente fissato in complessivi Euro 600,00 (seicento/00 euro) pari alla somma dei contributi iniziali versati dai consorziati.
7.2. Il contributo iniziale, che ciascun consorziato è tenuto a versare, è stabilito nella misura di Euro 200,00 (duecento/00 euro). Tale contributo può essere annualmente adeguato dal Consiglio direttivo nella misura massima del 5% (cinque per cento).
Un adeguamento in misura superiore può essere deliberato dall’Assemblea.
7.3. Il contributo iniziale deve essere versato quanto al 50% (cinquanta per cento) al momento dell’ingresso del consorziato e quanto al residuo 50% (cinquanta per cento) a richiesta del Consiglio direttivo.
7.4. Oltre al contributo iniziale, ciascun consorziato deve contribuire alle spese del consorzio mediante versamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo, in misura proporzionale all’utilizzazione del servizio consortile da parte di ciascuno degli aderenti.
7.5. L’Assemblea potrà deliberare altresì contributi straordinari in misura uguale per tutti ove il fondo consortile divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi previsti nel presente statuto.
7.6. Il singolo consorziato dovrà altresì rimborsare al consorzio le spese da questo sostenute per l’esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato.
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(Per la lettura integrale dell’Atto Costitutivo e dello Statuto Originale del Consorzio Ulysse si rimanda al Link presente nella pagina “Chi Siamo” del presente Sito)














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